Art. 7.
(Poteri sostitutivi).

      1. Dopo il comma 3 dell'articolo 152 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

      «3-bis. In caso di inadempienza alle disposizioni dell'articolo 162-bis, protratta

 

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per oltre sei mesi dall'istituzione della Commissione, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su indicazione della Commissione medesima, provvede a nominare un commissario ad acta che opera presso ciascuna autorità d'ambito, ove istituita, ovvero presso ciascuna provincia, ai fini della realizzazione degli obiettivi di prevenzione e di tutela dal rischio idrico a carico dei gestori».